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Sez. 1, Sentenza n. 24556 del 31/10/2013 (Rv. 628308 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI | Audizione del minore - Necessità - Omissione - Vizio del procedimento - Obiettiva impossibilità per la tenera età del minore - Conseguente superfluità - Insussistenza del vizio procedimentale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628308-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Nel procedimento previsto dall'art. 250 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, per conseguire una pronuncia in luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio infrasedicenne da parte del genitore, che lo abbia già riconosciuto, pur essendo obbligatoria l'audizione del minore, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2011, non è configurabile alcun vizio ove l'espletamento dell'incombente sia reso oggettivamente impossibile dalla tenera età del minore (nella specie, di neppure due anni) e, quindi, sia omesso perché superfluo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)