Sez. 1, Sentenza n. 5884 del 13/04/2012 (Rv. 622317 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Figlio minore di sedici anni - Qualità di parte - Configurabilità - Conseguenze - Obbligatorietà dell'audizione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE
Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore, deve essere disposta obbligatoriamente l'audizione del minore, atteso che questi assume la qualità di parte, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 83 del 2011.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)