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Sez. L, Sentenza n. 7664 del 17/12/1986 (Rv. 449663 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI IMPRESA INDUSTRIALE DETTATA DALL'ART. 2195 N. 1 COD. CIV. - NECESSITÀ - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL CITATO ART. 18 IN RELAZIONE ALL'ART. 81, COMMA QUARTO, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449663-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - AZIENDE INDUSTRIALI - IDENTIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI IMPRESA INDUSTRIALE DETTATA DALL'ART. 2195 N. 1 COD. CIV. - NECESSITÀ - ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL CITATO ART. 18 IN RELAZIONE ALL'ART. 81, COMMA QUARTO, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Le qualificazioni giuridiche adottate, per la formulazione dei propri precetti, da una legge speciale non possono essere intese che alla stregua delle prescrizioni normative generali, tranne che la legge speciale abbia, esplicitamente o implicitamente, inteso adottarle con un contenuto diverso o in un'accezione propria di particolari discipline. Pertanto, al fine di stabilire la natura industriale o non di un'impresa in relazione agli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), occorre far riferimento, in Mancanza di un criterio distintivo proprio di tale disciplina speciale o di un rinvio ad altre specifiche normative, alla nozione generale d'impresa industriale dettata dall'art. 2195 n. 1 cod. civ., nella quale rientrano - indipendentemente dalla questione della loro (peraltro insussistente) ausiliarietà - le imprese individuali o collettive che svolgono attività di vigilanza, in quanto esse, attraverso l'organizzazione di capitale e lavoro, si propongono la produzione di un servizio. L'eccezione d'incostituzionalità del citato art. 18, sollevata, in riferimento all'art. 81, comma quarto, cost., sul rilievo che la norma denunciata, ove interpretata nel senso dell'estensibilità degli sgravi contributivi alle imprese o istituti di vigilanza, sarebbe priva di copertura finanziaria, è manifestamente infondata. (V 5968/86, mass n 448325; (V 1604/85, mass n 439594; (V 4162/84, mass n 436118; (V 3643/83, mass n 428535).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 19, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 20, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)