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Sez. L - , Sentenza n. 14449 del 09/06/2017 (Rv. 644993 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità - Limiti - Applicabilità ai contratti integrativi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644993-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie, in materia di trasferimento dei docenti della scuola secondaria, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto non rinvenibile, nella negoziazione collettiva integrativa, contratto collettivo nazionale integrativo del 27 gennaio 2004 e contratto collettivo integrativo del 21 dicembre 2005, relativi alla mobilità del personale docente ed educativo ed ATA, alcuna disposizione che attribuisse preferenza e precedenza ai trasferimenti volontari, rispetto ai trasferimenti d’ufficio dei docenti “soprannumerari”).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)