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Sez. L, Ordinanza n. 3521 del 07/02/2024 (Rv. 670040-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Ricorso in cassazione - Denuncia di violazione o falsa applicazione - Parificazione all'errore diritto - Necessità di indicazione del criterio ermeneutico violato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670040-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in

sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. (Nella specie, la S.C., in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda di un lavoratore volta al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel quarto livello del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011, ha ritenuto corretta l'interpretazione delle previsioni del citato c.c.n.l fornita dal giudice di merito, secondo cui, ai fini dell'individuazione del discrimine tra le declaratorie di terzo e quarto livello, occorreva aver riguardo all'attività - in concreto espletata dal lavoratore medesimo - di compilazione e sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, la quale, essendo ricompresa in quella di "registrazione", riconducibile, per espressa previsione, alla sola declaratoria del quarto livello, non poteva rientrare tra le "operazioni connesse" ai diversi compiti contemplati nella declaratoria del livello inferiore).

Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 17/06/2011 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)