Sez. 1, Sentenza n. 3892 del 02/06/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 207953 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO DI GIUOCHI D'AZZARDO - IN GENERE | Mediante apparecchi vietati - Non è reato di natura finanziaria - Conseguenze in tema di competenza.
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO DI GIUOCHI D'AZZARDO - IN GENERE
Il reato di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989 riguarda l'area dell'esercizio dei giuochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e, pertanto, ha un'obiettività giuridica afferente all'ordine pubblico, del tutto estranea alla tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato, perseguita, invece, dalla disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo, richiamata esclusivamente a fini sanzionatori. Pertanto, esso non ha natura di reato finanziario e, poiché è sanzionato con pena detentiva rientrante nei limiti indicati dall'art. 7 cod. proc. pen., appartiene alla competenza per materia del pretore.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)