Sez. 1, Sentenza n. 6053 del 15/12/1994 Cc. (dep. 27/02/1995) Rv. 200550 - 01
Competenza - Competenza per materia | Esercizio abusivo di attività di giuoco d'azzardo con apparecchi vietati - Natura finanziaria del reato - Esclusione - Conseguenze in tema di competenza.
Competenza - Competenza per materia
Il reato di cui al quarto comma dell'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di attività di giuoco d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati dall'art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza - nella specie videopoker) non ha natura finanziaria e poiché è sanzionato con pena detentiva rientrante nei limiti indicati dall'art. 7 cod. proc. pen., appartiene alla competenza per materia del pretore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)