Sez. 1, Sentenza n. 3381 del 17/10/1975 (Rv. 377523 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - OPPOSIZIONI E RICORSI IN GENERE - FACOLTA ALTERNATIVA DEL CONTRIBUENTE - PENDENZA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELLA OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - RINUNZIA AL RICORSO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - OPPOSIZIONI E RICORSI IN GENERE - FACOLTA ALTERNATIVA DEL CONTRIBUENTE - PENDENZA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PROPOSIZIONE DELLA OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA - RINUNZIA AL RICORSO.*
Il contribuente, al quale sia intimato con ingiunzione fiscale il pagamento di un'imposta (nella specie di donazione) puo proporre ricorso alle commissioni tributarie, di cui all'art 22 e seguenti RDL 7 agosto 1936 n 1639, ovvero opposizione in via giudiziaria ordinaria. Sebbene i due procedimenti siano indipendenti tra loro ed abbiano entrambi carattere giurisdizionale, l'opposizione giudiziaria proposta in pendenza del ricorso comporta rinunzia a quest'ultimo in considerazione dell'assorbente tutela garantita dal procedimento ordinario, e cio con l'effetto del venir meno della potesta di decidere delle commissioni tributarie. (V 924/69, mass n 339317; 1484/66, mass n 322948).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)