Sez. 3, Sentenza n. 2751 del 12/05/1979 (Rv. 399065 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - INTIMAZIONE DI DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE O PER MOROSITA - DETENZIONE DELL'IMMOBILE SINO ALLA SENTENZA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE E DI RILASCIO - OCCUPAZIONE SINE TITULO - CONFIGURABILITA - CONTRATTO IN CORSO - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DA UNA LEGGE DI PROROGA - INAPPLICABILITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - INTIMAZIONE DI DISDETTA PER FINITA LOCAZIONE O PER MOROSITA - DETENZIONE DELL'IMMOBILE SINO ALLA SENTENZA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE E DI RILASCIO - OCCUPAZIONE SINE TITULO - CONFIGURABILITA - CONTRATTO IN CORSO - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DA UNA LEGGE DI PROROGA - INAPPLICABILITA.*
Intimata la disdetta per finita locazione o per morosita in data anteriore ad una legge di proroga legale della locazione, la successiva detenzione dell'immobile sino alla sentenza che ha respinto l'opposizione del conduttore e ha ordinato il rilascio deve considerarsi, per l'effetto retroattivo della pronuncia alla data della domanda, come occupazione sine titulo, non suscettibile, pertanto, di usufruire del beneficio della legge di proroga intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio e applicabile ai soli contratti in corso alla data della sua entrata in vigore. (nella specie trattavasi della legge di proroga 22 dicembre 1973, n 841). (Conf 854/77, mass n 384468).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)