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Sez. 3, Sentenza n. 854 del 01/03/1977 (Rv. 384468 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384468-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*

Ai fini della applicazione delle leggi sopravvenute di proroga delle locazioni, per 'contratti in corsò devono intendersi quelli non cessati de iure, di guisa che nell'espressione stessa non sono comprese tutte quelle situazioni nelle quali, pure essendo cessato il rapporto, permanga l'occupazione di fatto dell'immobile. Pertanto, intimata disdetta per finita locazione ad una data anteriore ad una legge di proroga, la successiva occupazione dell'immobile fino alla pronuncia della sentenza che, respingendo l'opposizione del conduttore, ordina il rilascio, deve ritenersi, per l'effetto retroattivo della sentenza alla data della domanda, come occupazione di fatto e quindi non suscettibile di proroga legale in base alle varie leggi frattanto succedutesi in materia. (V 3463/72, mass n 361358; (Conf 4313/74, mass n 373002; (Conf 3359/72, mass n 361193).*

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 56 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)