Sez. 6, Sentenza n. 41118 del 05/07/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 267961 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Atti simulati o fraudolenti successivi alla intimazione ad adempiere e alla scadenza del relativo termine - Momento consumativo - Individuazione - Commissione degli atti.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., qualora gli atti simulati o fraudolenti siano posti in essere successivamente alla formale intimazione ad adempiere e alla scadenza del relativo termine, il reato si consuma nel momento della loro commissione, essendo tali atti volti a sottrarre l'interessato agli obblighi derivanti dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)