Sez. 6, Sentenza n. 21534 del 13/03/2018 Ud. (dep. 15/05/2018) Rv. 272931 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Art. 388, comma primo, cod. pen. - Pluralità di condotte elusive - Pluralità di reati - Esclusione - Unicità del reato - Sussistenza - Conseguenze in caso di condotte elusive successive all'inadempimento - Posposizione del momento consumativo del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., la pluralità di condotte elusive della medesima decisione giudiziaria, siano esse precedenti, contestuali o successive all'inadempimento, integra un unico reato, e non una pluralità di reati declinabile nelle forme del reato continuato; ne consegue che il compimento di atti simulati o fraudolenti successivamente alla formale intimazione ad adempiere ed alla scadenza del relativo termine pospone la consumazione del reato al momento della loro commissione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che la querela sporta con riferimento alle condotte precedenti l'inadempimento di una decisione giudiziaria si estendesse anche alle successive condotte elusive ed ha rideterminato la pena inflitta eliminando l'aumento applicato per la continuazione erroneamente ritenuta in relazione alla pluralità di condotte elusive poste in essere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)