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Sez. 3, Sentenza n. 1503 del 27/04/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 202485 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida | Termine per la proposizione della richiesta di riesame - Decorrenza della notifica del decreto di convalida al difensore - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202485-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida

In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti, nonostante l' art. 355, comma 3, cod. proc. pen. legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo, sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del comma 2 dello stesso articolo, soltanto nei confronti della "persona alla quale le cose sono state sequestrate". (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, essendo decorso il termine dei dieci giorni, previsto dall'art. 324 cod proc. pen. dalla data di notifica del decreto al difensore. La S.C. ha rilevato che essendo la notifica del decreto di convalida all'indagato avvenuta il 6 dicembre la richiesta di riesame depositata il 16 dicembre 1994 era, pertanto, in termine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)