Sez. 1, Sentenza n. 8941 del 22/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218231 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Decreto del P.M. - Obbligo di notificarne copia all'indagato e al difensore in quanto tali - Insussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA
In tema di sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. sancisce l'obbligo di notificare copia del decreto di convalida del P.M. solo "alla persona alla quale le cose sono state sequestrate". Ne consegue che, quantunque il comma terzo della detta norma legittimi l'indagato e il suo difensore a proporre istanza di riesame, per la validità di detto provvedimento non è necessaria alcuna sua notifica nei confronti dei citati soggetti, non essendo previsto dal codice di rito alcun obbligo in tal senso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)