Sez. 3, Sentenza n. 8400 del 28/11/2006 Ud. (dep. 28/02/2007) Rv. 236562 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Teste residente all'estero - Dichiarazioni raccolte in sede predibattimentale - Possibilità di utilizzazione a dibattimento - Presupposti - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 77, 111, comma quarto, 3 e 24 Cost. considerato che: a) la disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina in tema di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento connesso o collegato residente all'estero (art. 513, comma secondo, cod. proc. pen.) rispetto a quella dettata dall'art. 512 bis cod. proc. pen. per le dichiarazioni rese dal teste residente all'estero deriva dalla diversa veste processuale dei due soggetti e dalla conseguente necessità di prevedere maggiori cautele per la utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, chiamato a difendersi da un'accusa mossa a suo carico, attraverso strumenti idonei ad assicurarne la presenza in aula e a garantire l'oralità nel contraddittorio; b) l'utilizzazione di prove acquisiste in sede pre-dibattimentale in situazioni straordinarie e marginali costituisce la ragionevole espressione della necessità di contemperare i principi del contraddittorio e dell'oralità, immediatezza e pubblicità del processo penale con quello di accertamento della verità, senza la cui osservanza non può essere attuata l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge; c) il regime dell'art. 512 bis cod. proc. pen. rientra tra le ipotesi di "accertata impossibilità oggettiva" del contraddittorio dibattimentale, espressamente previste dall'art. 111, comma quinto, Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 77, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)