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Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 20/09/2007 Ud. (dep. 08/11/2007) Rv. 237641 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni rese da persona residente all'estero - Art. 512 bis cod.proc.pen. - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione della sentenza - Regola di giudizio introdotta dall'art. 526, comma primo bis, cod.proc.pen. - Operatività - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237641-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

In tema di istruzione dibattimentale, la disposizione dell'art. 526, comma primo bis, cod.proc.pen. (che esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore) non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da persona residente all'estero avvenga in forza di legittima applicazione dell'art. 512 bis cod.proc.pen., in quanto la lettura di tali dichiarazioni configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio ai sensi dell'art. 111, comma quinto, Cost..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2, Costituzione art. 111 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)