Sez. 2, Sentenza n. 295 del 05/02/1971 (Rv. 349786 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - REDAZIONE DEL SOLO PRECETTO - DIRITTO ALL'ONORARIO PER L'INTERA PROCEDURA ESECUTIVA - INSUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - REDAZIONE DEL SOLO PRECETTO - DIRITTO ALL'ONORARIO PER L'INTERA PROCEDURA ESECUTIVA - INSUSSISTENZA.*
La redazione del solo precetto, che e atto preliminare della procedura esecutiva, non abilita l'avvocato a chiedere il compenso nella stessa misura stabilita per tutta l'opera che puo essere prestata nell'intera procedura, perche l'art 3 del DM 2 aprile 1965 stabilisce che nei giudizi iniziati, ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato e al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto. (Conf 294'71 massima n 349783).*
Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)