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Sez. 2, Sentenza n. 294 del 05/02/1971 (Rv. 349783 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - REDAZIONE DEL SOLO PRECETTO - DIRITTO ALL'ONORARIO PER L'INTERA PROCEDURA ESECUTIVA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349783-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - REDAZIONE DEL SOLO PRECETTO - DIRITTO ALL'ONORARIO PER L'INTERA PROCEDURA ESECUTIVA - INSUSSISTENZA.*

La redazione del solo precetto, che e atto preliminare della procedura esecutiva, non abilita l'avvocato a chiedere il compenso nella stessa misura stabilita per tutta l'opera che puo essere prestata nell'intera procedura, perche l'art 3 del DM 2 aprile 1965 stabilisce che nei giudizi iniziati, ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato e al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.*

Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)