Sez. U, Sentenza n. 1556 del 24/06/1967 (Rv. 328321 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ABLATORIO AVENTE FORZA DI LEGGE - DEDUZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO ABLATORIO AVENTE FORZA DI LEGGE - DEDUZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO*
Quando la tutela giurisdizionale venga invocata in ordine ad una situazione originariamente di diritto soggettivo, sulla quale abbia inciso un provvedimento ablatorio avente forza di legge, sul presupposto della illegittimita costituzionale del provvedimento stesso, da dichiararsi dalla Corte costituzionale, l'intrinseca consistenza della situazione, dedotta in lite e posta a fondamento della pretesa, in funzione dell'effettiva tutela ad essa accordata dall'ordinamento, nella ipotesi che venga dichiarata l'illegittimita costituzionale del provvedimento, importa che emerga la potesta giurisdizionale dell'autorita giudiziaria ordinaria. In base alla pronuncia di carattere pregiudiziale della Corte costituzionale, la negazione in radice da parte dell'interessato, del potere di ablazione, viene a trovare, in concreto, sostanziale aderenza nel sistema della legge. Trattasi di un'applicazione, con i necessari adattamenti alla nuova gerarchia delle fonti legislative ed al nuovo sistema di giustizia costituzionale, del classico criterio discriminativo della giurisdizione, attinente al petitum sostanziale, essendo la tutela dell'originario diritto soggettivo e l'intrinseca consistenza della situazione dedotta in lite, sostanzialmente condizionate alla sopravvenienza della pronuncia di incostituzionalita.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)