Sez. U, Ordinanza n. 385 del 12/01/2005 (Rv. 578555 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Sentenza del tribunale dichiarativa della propria incompetenza per territorio - Successiva riassunzione della causa dinanzi al tribunale competente per territorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata a questione processuale, riguarda il caso di decisione del giudice presso il quale la causa è in corso, non di altro giudice in precedenza adito, ancorchè nell'ambito di un processo unitario caratterizzato da "translatio iudicii" per motivi di competenza. Pertanto, è ammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione promossa in relazione ad una controversia pendente in primo grado dinanzi ad un dato tribunale, dinanzi al quale la causa sia stata riassunta a seguito di sentenza di incompetenza per territorio resa da altro tribunale, precedentemente adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)