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Sez. 2, Sentenza n. 12323 del 19/01/2021 Ud. (dep. 31/03/2021) Rv. 281001 - 03

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - AVVELENAMENTO DI ACQUE O DI SOSTANZE ALIMENTARI | Reato di cui all’art. 439 cod. pen. - Oggetto - Acque non destinate al consumo umano - Configurabilità - Contatto diretto dell’attività dell’agente con il corpo idrico - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281001-03

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - AVVELENAMENTO DI ACQUE O DI SOSTANZE ALIMENTARI

Il reato di cui all'art. 439 cod. pen. persegue qualsiasi forma di avvelenamento delle acque, ancorchè non destinate al consumo umano prima del loro attingimento, e non richiede necessariamente che l'avvelenamento sia conseguenza immediata e diretta dell'attività svolta dall'agente a contatto con il corpo idrico. (Fattispecie in cui l'illecito sversamento dei rifiuti sul territorio, in mancanza di un sistema di impermeabilizzazione adeguato e di drenaggio del percolato, conduceva alla infiltrazione delle sostanze tossiche nelle acque di falda). (Conf. Sez. 4, n. 6651 del 08/03/1984, Rv. 169989).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)