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Sez. 5, Sentenza n. 1017 del 11/04/1995 Cc. (dep. 02/05/1995) Rv. 201315 - 01

Termini processuali - Orario dell'ufficio giudiziario | Scadenza del termine al momento della chiusura dell'ufficio al pubblico - Carattere generale del disposto dell'art. 172, sesto comma cod. proc. pen. - Applicabilità al giudice, oltre che alle parti - Sussistenza - Fattispecie: deposito del provvedimento del tribunale del riesame.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201315-01

Termini processuali - Orario dell'ufficio giudiziario

Il disposto dell'art. 172, sesto comma cod. proc pen., in virtù del quale il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario "si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico" ha carattere generale. Esso si applica, pertanto, non solo alle parti, ma anche al giudice. (Fattispecie relativa al deposito di provvedimento del tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)