Sez. 5, Sentenza n. 40647 del 08/11/2006 Ud. (dep. 12/12/2006) Rv. 236305 - 01
TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO | Chiusura al pubblico degli uffici giudiziari - Applicabilità alla polizia giudiziaria - Esclusione - Conseguenze in tema di ricezione della querela.
TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO
È valida la querela presentata alla polizia giudiziaria nell'ultimo giorno utile, successivamente all'orario di chiusura degli uffici giudiziari, considerato che la previsione di cui all'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen. - per la quale il termine per il deposito di documenti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico - si applica all'ufficio giudiziario in senso stretto e cioè agli uffici nei quali l'Autorità giudiziaria, giudicante o requirente, esercita la sua funzione e non alla polizia giudiziaria che, ancorché dipenda direttamente dalla A.G., è da essa distinta funzionalmente e strutturalmente. (Ha osservato la S.C. che la polizia giudiziaria non ha vincoli di orario come si desume anche dall'art. 347 cod. proc. pen., in virtù del quale essa ha l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria le notizie di reato senza ritardo, ivi comprese, pertanto, quelle apprese in ora notturna, con la conseguenza che ben può validamente ricevere una querela oltre l'orario designato per il funzionamento degli uffici giudiziari).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)