Sez. 3, Sentenza n. 40972 del 24/10/2006 Cc. (dep. 15/12/2006) Rv. 235493 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Richiesta di revoca della misura - Reiezione da parte del P.M. - Abnormità del provvedimento - Sussistenza - Appello avanti il tribunale del riesame - Non previsto dalla legge - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il pubblico ministero non può rigettare l'istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell'art. 321 cod. proc. pen.. Ne consegue che la Corte di cassazione, qualificato l'atto del pubblico ministero come parere negativo sull'istanza, deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari annullando senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha deciso in sede di appello contro un provvedimento del pubblico ministero per il quale non è ammesso il rimedio di cui all'art.322 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)