Sez. 6, Sentenza n. 30 del 14/01/1998 Cc. (dep. 16/03/1998) Rv. 210823 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Richiesta di revoca nel corso delle indagini preliminari - Provvedimento di non luogo a provvedere del pubblico ministero - Sostanziale natura reiettiva - Configurabilità - Provvedimento abnorme - È tale - Ricorribilità per cassazione - Riconoscimento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di richiesta di revoca di sequestro preventivo presentata nel corso delle indagini preliminari, costituisce provvedimento abnorme, suscettibile, come tale, di ricorso per cassazione, quello con il quale il pubblico ministero dichiara non luogo a provvedere su tale richiesta, con ciò esprimendo sostanzialmente una volontà reiettiva, atteso che, in forza dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen., qualora il pubblico ministero ritenga di non disporre la revoca, è dovere di tale organo di trasmettere la istanza, unitamente alle sue richieste e agli elementi sui quali fonda le sue valutazioni, al giudice per le indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)