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Sez. 5, Sentenza n. 11566 del 16/01/2026 Ud. (dep. 26/03/2026) Rv. 289662-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Stalking giudiziario o amministrativo - Configurabilità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289662-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del c.d. "stalking" giudiziario o amministrativo è necessario che l'esercizio delle azioni giudiziarie o amministrative si sostanzi, sotto il profilo oggettivo, in un abuso del potere o delle facoltà legittime spettanti all'agente realizzato con modalità del tutto pretestuose che fuoriescono dal perimetro normativo di riferimento, non essendo sufficiente la sola finalità vessatoria perseguita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato senza verificare se le numerose segnalazioni e denunce-querele contro la persona offesa per violazioni ambientali, amministrative e penali, si fossero rivelate fondate, quindi legittime e scriminate ex art. 51 cod. pen., o infondate ed abusive, quindi moleste, e idonee solo a determinare nella vittima uno degli eventi tipici del reato).

Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)