Sez. L, Sentenza n. 9237 del 16/09/1998 (Rv. 518969 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Applicabilità nei confronti degli istituti privati di istruzione - Disciplina ex art. 4 legge n. 108 del 1990 per le organizzazioni di tendenza - Presupposti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'applicazione, nei confronti degli istituti privati di istruzione, della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 legge 11 maggio 1990 n. 108 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della tutela reale di cui all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 1 citata legge n. 108 del 1990), presuppone l'accertamento in concreto, da parte del giudice, dell'assenza, nel singolo istituto, di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione e di culto, senza possibilità di distinguere tra dipendenti che svolgono mansioni "neutre" e quello che invece espletano mansioni connesse all'ideologia dell'organizzazione di tendenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'EFAL - Ente Formazione Addestramento Lavoratori - costituiva organizzazione di tendenza).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)