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Sez. L, Sentenza n. 18218 del 20/12/2002 (Rv. 559366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Applicabilità nei confronti delle "organizzazioni di tendenza" ex art. 4, legge n. 108 del 1990 - Esclusione - Presupposti - Mancanza di una struttura imprenditoriale - Necessità - Fattispecie relativa all'Istituto addestramento lavoratori.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, l'applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd. "organizzazioni di tendenza" dall'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che esclude l'operatività della tutela reale stabilita dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, richiede l'accertamento, in linea preliminare, da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore ex art. 2082, cod. civ., e, quindi, che non sussista una struttura imprenditoriale e, soltanto qualora detto accertamento abbia esito negativo, occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti tipici di siffatte organizzazioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la qualificazione come organizzazione di tendenza dell'Istituto di addestramento lavoratori - coordinamento regionale del Piemonte, per l'assorbente rilievo che esso operava avvalendosi di una organizzazione e di una struttura di carattere imprenditoriale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)