Sez. 2 - , Sentenza n. 27550 del 17/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276110 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE | Inosservanza del termine di comparizione - Nullità - È sanata dalla rinuncia a comparire dell'imputato - Eccezione di nullità formulata tempestivamente dal difensore - Irrilevanza.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE
La rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullità determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma 1, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)