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Sez. 1, Sentenza n. 5593 del 08/10/1997 Cc. (dep. 19/11/1997) Rv. 208921 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE | Inosservanza del termine di comparizione - Nullità - È sanata dalla rinuncia a comparire dell'imputato - Eccezione di nullità formulata tempestivamente dal difensore - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208921-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE

La rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullità determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma primo, lett. c)- cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma primo, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)