diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6506 del 01/12/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212514 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Decisione del giudice - Rispetto della volontà delle parti - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212514-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di patteggiamento, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale delle parti. Con riferimento al principio di conservazione del negozio previsto dall'art. 1367 Cod. Civ., va ritenuto che nel dubbio, le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, e che attraverso l'interpretazione va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti consenzienti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa e cioè non perfettamente adeguata allo scopo perseguito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)