Sez. 5, Sentenza n. 5041 del 20/10/1999 Cc. (dep. 30/11/1999) Rv. 215048 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Decisione del giudice - Interpretazione della volontà delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di truffa.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell'imputato, essendo applicabile il principio di conservazione di cui all'art 1367 cod. civ. Attraverso l'interpretazione, pertanto, va attribuita al patteggiamento una portata conforme alla effettiva volontà delle parti, anche se manifestata in forma impropria ed imprecisa, dal momento che le singole clausole dell'accordo devono, nel dubbio, essere interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto. (Nella fattispecie, l'imputato aveva dedotto che, in mancanza di querela in relazione al delitto di truffa non aggravata, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere e non aderire, viceversa, alla richiesta di patteggiamento. La Suprema corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha rilevato che, benché non esplicitamente contestata, doveva ritenersi sussistente la aggravante ex art 61 n. 7 cod. pen., in ragione del danno patrimoniale cagionato dalla truffa, con conseguente procedibilità di ufficio del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 n. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)