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Sez. 3, Sentenza n. 1801 del 19/06/1973 (Rv. 364770 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - AMBITO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364770-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - AMBITO - LIMITI - FATTISPECIE.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste in quanto venga in discussione (sia pure per effetto dell'eccezione del convenuto, ed indipendentemente dalla sua intrinseca fondatezza) il diritto alla proroga legale del contratto, o debbano essere risolte questioni connesse all'esistenza di tale diritto o da esso dipendenti, oppure involgenti altri aspetti del regime vincolistico. Quando, invece, non si discute affatto della soggezione del rapporto al regime vincolistico e la controversia abbia un diverso oggetto, la circostanza che essa trovi la sua origine in un contratto agrario non e ragione sufficiente per spostare la Competenza della Sede ordinaria a quella speciale. (nella specie, la controversia verteva sul punto se il contratto, originariamente limitato alla coltivazione del suolo, con esclusione delle colture arboree, fosse stato o meno successivamente esteso a queste ultime, senza alcun riferimento ne alla continuazione del rapporto, ne alla sua sottoposizione al regime vincolistico, ne alla ripartizione dei prodotti). (V 2406/71, mass n 353359; 1815/71, mass n 352333).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)