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Sez. 3, Sentenza n. 1815 del 12/06/1971 (Rv. 352333 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352333-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - ESTENSIONE.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste ogni qualvolta venga dedotto un rapporto inquadrabile fra le fattispecie legali astrattamente soggette alla proroga e venga eccepito o contestato il diritto a beneficiare della proroga stessa, sicche il giudice si trovi ad essere investito all'accertamento, positivo o negativo, di tale diritto e della risoluzione di ogni questione sull'assoggettabilita, in concreto, del rapporto dedotto al regime vincolistico. Ed il giudice ordinario, al quale una siffatta situazione si presenti, non puo che declinare la propria Competenza a favore di quella del giudice specializzato, al quale resta riservata ogni altra indagine, non solo sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti cui la legge subordina il sorgere ed il permanere del diritto alla proroga, ma anche sull'esistenza, sulla validita e sulla qualificazione giuridica del rapporto come contratto agrario soggetto a proroga. (V 1809'71; 2880'69, mass n 342704; 2112'69, mass n 341403; 121'69, mass n 337998).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)