Sez. 2, Sentenza n. 3522 del 06/12/1972 (Rv. 361461 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - LEGITTIMARIO PRETERMESSO - AZIONE DI RIDUZIONE - NECESSITA - ANTERIORE DOMANDA DI DIVISIONE EREDITARIA - PRECLUSIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - LEGITTIMARIO PRETERMESSO - AZIONE DI RIDUZIONE - NECESSITA - ANTERIORE DOMANDA DI DIVISIONE EREDITARIA - PRECLUSIONE.*
Qualora il de cuius abbia esaurito l'asse con donazioni o con legati sacrificando uno o piu eredi necessari, non sussiste una comunione ereditaria di cui il legittimario leso possa ritenersi partecipe per il solo fatto dell'apertura della successione e, legittimato, quindi, a chiedere lo scioglimento: conseguentemente, non soccorre in tal caso l'istituto della collazione che strutturalmente si compenetra nel procedimento divisionale e funzionalmente presuppone l'esistenza di una massa sulla quale possono operarsi i prelevamenti, mentre unico rimedio e dato dall'Azione di riduzione, che e appunto ordinata al ristabilimento di una communio incidens fra i legittimari, mediante il distacco parziale dei beni assegnati per testamento o per atto di liberalita inter vivos, in eccedenza alla quota della quale il defunto poteva disporre. (V 543'70, mass n 345608; 2342'69, mass n 341765; 2074'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)