Sez. 2, Sentenza n. 543 del 05/03/1970 (Rv. 345608 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - RAPPORTI - LEGITTIMARIO PRETERITO - DOMANDA PREVENTIVA DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE O DELLE DONAZIONI LESIVE - NECESSITA*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA) - RAPPORTI - LEGITTIMARIO PRETERITO - DOMANDA PREVENTIVA DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE O DELLE DONAZIONI LESIVE - NECESSITA*
L'Azione di divisione e l'Azione di reintegrazione di quota legittima presentano una netta differenza sostanziale, perche l'Esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredita, comunione la quale non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante Atti di donazione e con Disposizioni testamentarie. Eppero, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare, anzitutto la riduzione delle Disposizioni testamentarie e delle donazioni e, nell'eventualita che l'istanza sia accolta, puo essere presa in esame la domanda di divisione ch'egli abbia anche proposto domanda che, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che soltanto nella menzionata eventualita, viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali, relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario. (Conf 1443-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 553
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)