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Sez. 2 - , Sentenza n. 20205 del 21/08/2017 (Rv. 645230 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Condizioni generali di contratto - Clausole vessatorie ed onerose - Specifica approvazione scritta - Funzione - Mancanza - Conseguenze - Nullità rilevabile dal solo aderente - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645230-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)