Sez. 3, Sentenza n. 2417 del 21/11/2002 Cc. (dep. 20/01/2003) Rv. 224034 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE | Attribuzione funzionale alla Corte d'appello - Violazione - Nullità assoluta.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE
In tema di revisione, la competenza attribuita alla Corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, ha natura funzionale; deve quindi ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 633 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Legge 23/11/1998 num. 405 art. 1 com. 1, Legge 02/12/1998 num. 420 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)