Sez. 1, Sentenza n. 15160 del 03/03/2009 Cc. (dep. 08/04/2009) Rv. 244003 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Competenza - Attribuzione alla Corte d'appello ex art. 11 cod. proc. pen. - Natura territoriale, non funzionale - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE
Ha natura territoriale e non funzionale la competenza ex art. 11 cod.proc.pen. della Corte d'appello per il giudizio di revisione conseguente all'accoglimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta. (Fattispecie nella quale la Corte ha precisato che la regola espressa dall'art. 11, comma secondo, cod. proc. pen. è dettata per il solo caso di magistrati che si trovino nelle posizioni indicate dalla norma, e non costituisce criterio di competenza territoriale con riguardo alle richieste di revisione, nelle quali non sussiste il presupposto di un magistrato in tal senso coinvolto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)