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Sez. 5, Sentenza n. 9603 del 03/07/1979 Ud. (dep. 15/11/1979) Rv. 143413 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - MANCATA APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143413-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - MANCATA APPLICAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione con cui si chiede unicamente l'applicazione del condono, giacche l'istanza per l'applicazione di tale beneficio deve essere rivolta in Sede di esecuzione al giudice che ha pronunciato la sentenza. La Corte di Cassazione ha il potere di applicare l'indulto, senza rinvio al giudice dell'esecuzione, solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilita del beneficio, ma non quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)