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Sez. 1, Sentenza n. 11703 del 21/10/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156541 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - MANCATA APPLICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156541-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - MANCATA APPLICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La questione dell'applicazione dell'indulto non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione. La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 591 cod. proc. pen. che, in presenza di determinate condizioni abilita la Cassazione a provvedere direttamente all'applicazione dell'indulto va messa, infatti, in relazione con il principio devolutivo dell'impugnazione e presuppone quindi che la sentenza di appello abbia interloquito al riguardo e che il punto sia stato oggetto di ricorso. In Mancanza di tali presupposti l'indulto, non essendo previsto per la Cassazione un potere d'iniziativa per l'applicazione di esso di ufficio, deve essere applicato in Sede esecutiva ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen.. (V mass n 146277; (V mass n 145802; (V mass n 143413).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)