Sez. 1, Sentenza n. 4270 del 20/04/1991 (Rv. 471766 - 01)
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Mora della P.A. - In genere | Atto di costituzione in mora - Esonero ex art. 1219 secondo comma n. 3 cod. civ. - Inapplicabilità nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali - Applicabilità nei confronti degli enti pubblici non territoriali - Riforma sanitaria del 1978 - Trasferimento ai Comuni dei debiti pecuniari, già liquidi ed esigibili, degli Ospedali - Atto di costituzione in mora - Applicabilità dell'esonero - Impotenza finanziaria dell'ente pubblico successore - Sua responsabilità ex art. 1218 cod. civ. - Limitazione - Esclusione - Norme di ripianamento dei disavanzi connessi all'estinzione dei debiti su menzionati - Ininfluenza.
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Mora della P.A. - In genere
La regola secondo cui nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali non si applica l'esonero dall'atto di costituzione in mora, ex art. 1219, secondo comma, n. 3 cod. civ., non riguarda gli enti pubblici territoriali, quali erano gli Ospedali prima della riforma sanitaria del 1978. Pertanto, rispetto ai debiti di questi ultimi aventi ad oggetto somme di denaro e divenuti liquidi ed esigibili anteriormente al loro trasferimento ai Comuni, disposto in forza della legge n. 833 del 1978 e delle relative leggi regionali di attuazione (nella specie, la legge n. 50 del 1980 della Regione Emilia-Romagna), la qualità dell'ente successore non è di impedimento al verificarsi della mora secondo le previsioni della norma suddetta (scadenza del termine per le prestazioni da eseguire al domicilio del creditore), avvenendo il trasferimento con tutte le caratteristiche che i debiti stessi avevano conseguito nei confronti dell'ente soppresso, né, peraltro, impedisce l'applicabilità rispetto a detto successore, delle disposizioni di cui all'art. 1218 cod. civ., che implica assoluta irrilevanza, a fini limitativi della responsabilità, dell'impotenza finanziaria dell'ente pubblico, senza che possano in contrario rilevare specifiche norme di legge intese a disciplinare la diversa materia del ripianamento dei disavanzi connessi all'estinzione dei debiti in questione e le procedure a questa relative (legge nazionale n. 33 del 1980 e legge Reg. Emilia-Romagna n. 22 del 1980).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge Reg. Emilia-Romagna 22/03/1980 num. 22 art. 109, Legge Reg. Emilia-Romagna 31/10/1980 num. 60 art. 1, Legge Reg. Emilia-Romagna 31/10/1980 num. 50 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)