Sez. 1, Sentenza n. 5183 del 12/05/1995 (Rv. 492232 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Interessi moratori sulle somme dovute ai professionisti e ai presidi sanitari convenzionati - Diritto - Costituzione in mora della U.S.L. - Necessità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
Poiché la contabilità delle unità sanitarie locali deve essere regolata attraverso il servizio di tesoreria affidata ad un istituto di credito (art. 8 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33 e modificato dall'art. 35 della legge 30 marzo 1981 n. 19), le obbligazioni relative al pagamento degli interessi moratori sulle somme che debbono essere erogate ai professionisti e ai presidi sanitari convenzionati debbono essere adempiute presso l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria e non presso il creditore, il quale, perciò, è tenuto alla previa costituzione in mora della USL perché sorga il proprio diritto agli interessi moratori sulle erogazioni effettuate dopo la scadenza del termine stabilito dall'accordo nazionale di categoria (nella specie, trattavasi di pagamenti per prestazioni effettuate presso un laboratorio di analisi).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 8 CORTE COST., Legge 30/03/1981 num. 119 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1989 num. 382 art. 5, Legge 25/01/1990 num. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)