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Sez. L, Sentenza n. 4064 del 13/06/1983 (Rv. 429025 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INCLUSIONE DEL LICENZIAMENTO TRA LE SANZIONI DISCIPLINARI - PREDISPOSIZIONE DI UNA CASISTICA DI COMPORTAMENTI SANZIONABILI CON IL LICENZIAMENTO - AD OPERA DEL CONTRATTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429025-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INCLUSIONE DEL LICENZIAMENTO TRA LE SANZIONI DISCIPLINARI - PREDISPOSIZIONE DI UNA CASISTICA DI COMPORTAMENTI SANZIONABILI CON IL LICENZIAMENTO - AD OPERA DEL CONTRATTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*

Il fatto che la facoltà di recesso del datore di lavoro sia limitata da norme di legge inderogabili non esclude che il licenziamento possa - per contratto o per disposizione del datore di lavoro - essere incluso fra le sanzioni disciplinari (con la conseguenza - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982 - dell'immediata ed automatica attribuzione delle principali garanzie processuali previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970) e che, in particolare, possa stabilirsi contrattualmente una casistica di comportamenti sanzionabili con il licenziamento e - fermo sempre il potere del giudice di controllare in concreto la congruità della misura irrogata rispetto alla Mancanza commessa - assegnarsi preventivamente rilievo all'eventuale recidiva in una stessa Mancanza, anche al di fuori dei limiti temporali di operatività della recidiva medesima. (V 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)