Sez. 5, Sentenza n. 12448 del 07/07/2004 (Rv. 574251 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Determinazione ex art. 52 comma quarto d.P.R. 131/1986 - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, l'art. 52, comma quarto del d.P.R. n. 131 del 1986 non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli art. 51 e 52 del citato d.P.R., atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto, per converso - al fine di ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, - una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione stessa qualora nell'atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetto "automatica". Ne consegue che, se il contribuente indichi un valore superiore, non può poi legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuale attraverso il procedimento automatico predetto. (Cfr. Corte Cost., ord. n. 285 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)