Sez. 5, Sentenza n. 3573 del 13/02/2009 (Rv. 606838 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Determinazione automatica "ex" art. 52, comma quarto, d.P.R. n. 131 del 1986 - Conseguenze - Indicazione nell'atto di trasferimento di un valore superiore - Determinazione dell'imposta in relazione a quanto indicato - Necessità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, l'art. 52, comma quarto del d.P.R. n. 131 del 1986 non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli art. 51 e 52 del citato d.P.R., atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto, per converso - al fine di ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti - una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione stessa qualora nell'atto venga indicato un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetta "automatica". Ne consegue che, se il contribuente indichi un valore superiore, non può poi legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuabile attraverso il procedimento automatico predetto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)