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Sez. 3, Ordinanza n. 33145 del 18/12/2024 (Rv. 673109-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda nei confronti del terzo chiamato - Omessa impugnazione - Conseguenze - Scioglimento del vincolo di inscindibilità - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673109-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della

causa e, tuttavia, se la responsabilità del terzo chiamato è stata oggetto di un'espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e tale statuizione non è stata impugnata o contestata, direttamente o indirettamente, nel giudizio di appello, vengono a mancare le condizioni di inscindibilità della causa, essendo l'oggetto del giudizio ormai limitato all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, con la conseguenza che deve escludersi la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione.

Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)