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Sez. 2, Sentenza n. 17482 del 12/10/2012 (Rv. 624142 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Chiamata in giudizio di un terzo - Declaratoria di esclusiva responsabilità di questi - Cause inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale anche in fase di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Riassunzione tempestiva della causa nei confronti di uno dei litisconsorti - Idoneità ad evitare l'estinzione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624142-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della esclusiva responsabilità di questo e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, si è in presenza di cause inscindibili, legate da un nesso di litisconsorzio necessario processuale, che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non viene meno neppure in sede di impugnazione. Ne consegue che la tempestiva riassunzione della causa, davanti al giudice dichiarato competente, nei confronti di uno dei litisconsorti è sufficiente ad evitare l'estinzione, estendendo i suoi effetti conservativi agli altri soggetti necessari, nei cui confronti la riassunzione tardiva assume il carattere di atto di integrazione spontanea del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)