Sez. 7, Ordinanza n. 21039 del 05/04/2023 Cc. (dep. 17/05/2023) Rv. 284605 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Art. 59 legge n. 689 del 1981 - Imputato condannato a una pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione – Commissione di nuovo reato nel quinquennio dalla precedente condanna - Termine decennale di cui all’art. 59, comma secondo, legge cit. - Operatività - Esclusione.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
Ai fini del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59, comma primo, legge 24/11/1981, n. 689, rilevano, in senso ostativo, il "quantum" di pena oggetto delle precedenti condanne e la commissione nel quinquennio del reato "sub iudice", non operando il termine decennale ex art. 59, comma secondo, l. cit., riferibile invece alle cause ostative in esso previste.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)