Sez. 3, Sentenza n. 11660 del 27/02/2015 Ud. (dep. 20/03/2015) Rv. 262785 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Art. 59 legge n. 689 del 1981 - Imputato condannato ad una pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione - Modalità di computo della pena - Individuazione.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il divieto di sostituzione della pena detentiva per coloro che sono stati condannati con una o più sentenze ad una pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione, previsto dall'art. 59, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, va interpretato nel senso che nel computo delle condanne riportate dall'imputato non va inclusa quella in relazione alla quale il beneficio viene richiesto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)